Legge 448/2001 e Legge 350/2003
I lavoratori affetti da talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie godono di una serie di diritti, istituiti da alcuni provvedimenti, il principale dei quali risale al 2001. La Legge 448/2001, all’art.39, ha previsto la corresponsione, nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e compiuto 35 anni di età, di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Successivamente, dal 1° gennaio 2004, la legge 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla legge 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Le linee guida valutative dell’INPS hanno approfondito la disciplina, evidenziando la platea di soggetti beneficiari e le modalità con cui richiedere l’indennità.
In particolare, la prestazione economica viene erogata, su domanda dell’interessato presentata tramite apposita procedura di competenza dell’INPS, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley), drepanocitosi (anemia falciforme), talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, con concessione dell’indennità che siano in possesso di determinati requisiti sanitari e contributivi (riconoscimento della patologia, almeno 10 anni di anzianità contributiva e 35 anni di età) e che abbiano cittadinanza italiana e residenza stabile in Italia (mentre per gli stranieri occorre l’iscrizione all’anagrafe o il permesso di soggiorno di almeno un anno).
L’indennità è pari a quella del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti: €515,07 mensili per il 2020 [€524,34 mensili per il 2022].
Legge 104/1992
Il malato talassemico ha spesso difficoltà a lavorare e integrarsi nel tessuto sociale a causa delle conseguenze gravi e invalidanti della patologia. Il paziente rientra pertanto a pieno nel novero dei soggetti a cui si rivolge la legge 104/1992, che conferisce, a margine dell’indennità precedente, una serie di benefici, tra cui il:
- Diritto di fruire di due ore di permesso giornaliero o di tre giorni di permesso mensile retribuiti, sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.
La normativa tributaria prevede poi una serie di agevolazioni:
- Agevolazioni fiscali: Si tratta delle agevolazioni relative ai veicoli utilizzati per la mobilità del disabile, che consistono in:
- la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di €18.075,99;
- un’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo;
Sono poi previste delle agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche e, in particolare:- la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- la detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- Sgravi fiscali per spese mediche: Sono deducibili dal reddito complessivo del disabile o dei familiari di cui quest’ultimo risulta a carico:
- le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali);
- le spese di “assistenza specifica”, cioè quella fornita da personale qualificato;
- parte di retta pagata per il ricovero in istituto di assistenza e ricovero che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica;
- detrazione dall’imposta pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l’importo di €129,11 per tutte le visite specialistiche, per particolari analisi, per prestazioni chirurgiche e per l’acquisto di dispositivi medici;
- detrazione integrale del 19%, a prescindere dall’importo, di tutte le spese relative a trasporto del disabile in ambulanza o effettuato da Onlus, per l’acquisto di poltrone soggetti non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, per l’acquisto di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità.
In virtù del complesso PDTA e dell’elevata percentuale di invalidità che è connessa con la talassemia major, le linee guida valutative dell’INPS prevedono che ai pazienti che ne sono affetti sia riconosciuta la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità.